Il ritardo nel riconoscimento del figlio naturale non cancella gli obblighi del padre
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Sull’obbligo di mantenimento, di istruzione e di educazione dei figli l’orientamento della Cassazione è ormai più che consolidato e da sempre la Corte ribadisce che, anche nelle ipotesi in cui il figlio sia riconosciuto da un solo genitore, non può essere escluso l’obbligo dell’altro, per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, di contribuire, anche economicamente, alla crescita e allo sviluppo del minore.
La fattispecie. Il Tribunale, su istanza della madre, condannava le eredi del padre naturale al versamento di parte del rimborso richiesto dall’attrice per il mantenimento della minore, tardivamente riconosciuta dal genitore defunto.
La madre appellava poi la sentenza di primo grado ritenendo che il Giudice avesse, nel caso di specie, erroneamente applicato le norme in tema di prescrizione. La Corte Territoriale riteneva l’appello parzialmente fondato e richiamava la corrente giurisprudenziale già consolidata secondo la quale il diritto al rimborso delle spese sostenute spettanti al genitore che ha allevato il figlio è soggetto alla prescrizione decennale e la relativa azione non è utilmente esercitabile se non dal giorno del riconoscimento del minore, ovvero del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione naturale.
La madre naturale riusciva così ad ottenere l’integrale rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della figlia, comprese, quindi, quelle relative al periodo antecedente alla dichiarazione giudiziale di paternità che, per contro, non le erano state riconosciute e non erano state prese in considerazione dal Tribunale in primo grado.
Tuttavia, non soddisfatta, la madre ricorreva anche in Cassazione cercando di ottenere non un semplice rimborso delle spese, ma piuttosto, un contributo al mantenimento futuro della figlia. Resistevano con controricorsi e ricorsi incidentali le eredi e la Cassazione, riuniti gli atti, li rigettava tutti, compensando le spese tra le parti.
Il diritto del figlio al mantenimento sorge sin da subito. La Corte di Cassazione richiama una precedente sentenza del 2006, la n. 23596, che, ancora più chiaramente della presente, aveva spiegato le differenti rilevanze giuridiche conseguenti al riconoscimento ovvero alla nascita del minore in ordine all’obbligo di mantenimento e di rimborso delle spese già sostenute dal genitore che ha allevato da solo il figlio.
Innanzitutto è innegabile che il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori sorge con la nascita stessa giacché queste sono parte delle responsabilità di entrambi i genitori che conseguono e sono connesse alla situazione ontologicamente naturale di procreazione e, quindi, al rapporto di filiazione.
Il genitore naturale ha l’obbligo di mantenere il figlio fin dalla nascita. Anche nell’ipotesi in cui il figlio, al momento della nascita, sia riconosciuto da un solo genitore, non viene meno l’obbligo dell’altro, per il periodo antecedente alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità e/o di maternità naturale, di contribuire al mantenimento, all’istruzione, all’educazione del minore. Anzi, il genitore naturale, dichiarato tale con provvedimento del giudice, è tenuto a provvedere al figlio, per la quota posta a suo carico, sin dal momento della nascita.
Ne consegue logicamente che, il genitore che ritarda il suo doveroso riconoscimento non può allegare a proprio vantaggio il ritardo di tale azione per sottrarsi agli obblighi connessi alla procreazione.
Il rimborso delle spese sostenute può essere richiesto al genitore naturale solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione. D’altro canto invece, il genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha azione nei confronti dell’altro genitore per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute sin dalla nascita. Tuttavia, è bene precisare che, tale azione non è esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna anche il dies a quo della decorrenza della prescrizione decennale del diritto di rimborso stesso.





